Un argomento che interessa molto i giovani, siamo sicuri, in tema di guida del motorino è la possibilità di portare un passeggero senza incorrere in errori e sanzioni conseguenti.
Se si possiede un motorino nuovo, con la targa nuova e l’omologazione europea, dal 14 luglio 2006, se si sono compiuti 18 anni (art. 115 e 170 cds), si potrà portare dietro un passeggero.
Da questa data infatti è entrata in vigore la normativa che completa le modifiche all’art. 97 del Codice della strada, già introdotte nel 2004 che spieghiamo di seguito.
Il nuovo certificato di circolazione per ciclomotore contiene le generalità del proprietario del mezzo, la targa, le caratteristiche tecniche del motorino e l’eventuale omologazione al trasporto del passeggero.
Chi possiede un vecchio motorino e vuole avere la possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa, oltre ad avere 18 anni (art. 170 cds) dovrà verificare con la casa costruttrice o con la Motorizzazione civile se il ciclomotore che possiede è omologato per il trasporto del passeggero;
eventualmente chiedere la nuova targa e la sostituzione della carta di circolazione. In questo caso bisogna anche aggiornare la polizza assicurativa.
Ricordiamo che sui ciclomotori a due ruote (così come sulle moto) possono essere trasportati bambini solo se hanno compiuto 5 anni (art. 170 cds).
La nuova targa, abbinata al veicolo e al certificato di circolazione, identifica il soggetto che si dichiara proprietario al momento del rilascio.
E’ quindi una targa “personale“, ma può essere assegnata a un solo ciclomotore. Se possedete più di un ciclomotore dovrete quindi dotarvi di più targhe.
Ogni passaggio di proprietà del mezzo deve essere comunicato alla Motorizzazione o alle agenzie abilitate al rilascio di targhe e certificato di circolazione. Il vecchio proprietariomantiene la targa – che può distruggere se non intende utilizzarla più – mentre il nuovo proprietario deve richiedere il rilascio di una nuova targa o l’assegnazione della targa già in suo possesso al nuovo veicolo.
La Motorizzazione civile deve essere avvisata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata o si vuole rottamare il motorino. Lo stesso vale per lo smarrimento, il furto o la distruzione accidentale della targa o del mezzo.