Patente a punti norme del codice della strada.


Codice della strada decurtazione punti Patente

Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.  Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.

 Tabella dei punteggi previsti all’art. 126 bis

Art.141 Comma 8

Comma 9, 3° periodo (il 2° e 3° periodo sono stati soppressi dalla legge n. 214/2003, di conv. del d.l. n. 151/2003)5

10 Art.142 Comma 8 Comma 9 / Comma 9-bis3 6

10 Art.143 Comma 11 Comma 12 / Comma 13, con rif. al comma 54 10

4 Art.145 Comma 5 Comma 10, con rif. ai commi 2,3,4,6,7,8 e 96

5 Art.146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

6 Art.147 Comma 5  

6 Art.148 Comma 15, con rif. al comma 2 / Comma 15, con rif. al comma 3

5 Comma 15, con rif. al comma 8

2 Comma 16, 3° periodo3

10 Art.149 Comma 4

Comma 5, 2° periodo / Comma 63

8 Art.150 Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 5 / Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 65

8 Art.152 Comma 31 Art.153 Comma 10 / Comma 113

1 Art.154 Comma 7 / Comma 88

2 Art.158 Comma 2, lettere d), g) e h)2 Art.161 Commi 1 e 3 Comma 22

4 Art.162 Comma 52 Art.164 Comma 83 Art.165 Comma 32 Art.167 Commi 2, 5 e 6 con rif. a:

a) eccedenza non superiore a 1 t

b) eccedenza non superiore a 2 t

c) eccedenza non superiore a 3 t

d) eccedenza superiore a 3 t

Commi 3, 5 e 6 con rif. a:

a) eccedenza non superiore a 10%

b) eccedenza non superiore a 20%

c) eccedenza non superiore a 30%

d) eccedenza superiore a 30%

3 Art.168 Comma 7 / Comma 8

10 Comma 9

10 Comma 9-bis4

2 Art.169 Comma 8 / Comma 9 / Comma 104

1 Art.170 Comma 61 Art.171 Comma 25 Art.172 Comma 10 e 115 Art.173 Comma 3 e 3-bis5 Art.174 Comma 4

2 Comma 5 per violazione tempi di guida
2 Comma 5 per violazione tempi riposo
5 Comma 6
10 Comma 7 primo periodo
1 Comma 7 secondo periodo
3 Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di guida
2 Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
5 Comma 8

2 Art.175

Comma 13 / Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) Comma 164

2 Art.176 Comma 19 (soppresso dalla legge 120 del 2010)

10 Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)

10 Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d) / Comma 2110

2 Art.177 Comma 52 Art.178

2 Comma 5 per violazione tempi di guida
5 Comma 5 per violazione tempi di riposo
10 Comma 6
1 Comma 7 primo periodo
3 Comma 7 secondo periodo
2 Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di guida
5 Comma 7 terzo periodo per violazione tempi di riposo
4 Comma 8

Art.179 Comma 2 e 2 bis10 Art.186 Commi 2 e 710 Art. 186-bis

 

Art.187 Comma 2 / Commi 1 e 85

10 Art.189 Comma 5, 1° periodo / Comma 5, 2° periodo / Comma 6 / Comma 94

2 Art.191 Comma 1 / Comma 2 / Comma 3

4 Comma 4 (soppresso dalla legge 120 del 2010)

8 Art.192 Comma 6

10 Comma 73

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana

Codice della Strada, articoli

Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di  punteggio, come descritti nella tabella. Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida, l’utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione. Alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.”