Tutela giuridica del software


Tutela giuridica del software

diritto d’autoreLe imprese produttrici di software, per evitare che il programma da loro acquistato o messo a punto possa essere liberamente copiato o venduto da persone non autorizzate, si cautelano sia con accorgimenti tecnici, sia con clausole contrattuali volte a vietare all’utente di riprodurre i programmi acquistati. Tuttavia, da una parte le clausole contrattuali vincolano solo i contraenti e, quindi, non proteggono dalle utilizzazioni e riproduzioni non autorizzate effettuate da terzi; dall’altra, nessun accorgimento tecnico si è dimostrato infallibile.

Ciò ha fatto si che l’uso non consentito del software prodotto da altri (cd. Pirateria del software) diventasse un fenomeno di notevoli proporzioni.
L’Italia si è allineata alle disposizioni comunitarie in materia di provvedimenti legali relativi alla sicurezza informatica.

Il Decreto Legislativo n. 518 del 29/12/1992 con successive modifiche del D.L. n.205 del 15/03/96, attua la Direttiva 250/91 CEE del 14/05/91 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. La legge tutela il software punendo con pene severe chi abusivamente lo riproduce o, pur sapendo che si tratta di copie non autorizzate, lo vende. In pratica il Decreto 518 introduce alcune sostanziali modifiche alla preesistente legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 sancendo la definitiva tutela del software proprio sotto il profili del diritto d’autore.

All’art. 1 della citata legge è stato aggiunto il seguente comma: “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie.” Vengono, cioè, tutelati “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore, compreso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”
Dopo la legge 518/92, la legge 547 del 23/12/93, “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” stabilisce pene per reati informatici come il danneggiamento di dati e di programmi.