Come esercitare la garanzie per un acquisto effettuato in Internet


Come esercitare la garanzie per un acquisto effettuato in Internet

Immaginate la seguente scena in un negozio High-Tech di una qualsiasi città italiana:

Naturalmente – ci spiega il commesso sorridendo – il prodotto è accompagnato da una garanzia di due anni secondo quanto previsto dalla nuova legge in materia”.

Bene.Tutela giuridica

“In più c’è la garanzia di 18 mesi del produttore”. Ancora meglio.

La domanda, però, sorge spontanea:

“In caso di problemi di funzionamento, si può riportare indietro il prodotto e richiedere che venga riparato gratuitamente, o sostituito con un altro analogo?”.

“Certamente – risponde il commesso – ma solo se il difetto è riscontrato nei primi 18 mesi.

” Replichiamo: “Come sarebbe? La garanzia prevista è di due anni, perché vale allora solo per un anno e mezzo?… E per gli ultimi sei mesi, la garanzia non vale?”.

“Sì vale – ci rispondono ancora – ma solo se il difetto è stato riscontrato nei 18 mesi precedenti”.

Siamo allora assaliti da un ultimo dubbio: “E se invece il problema si presenta per la prima volta dopo 18 mesi?” I dubbi si sommano e spesso si finisce con il lasciar perdere: non resta che prendere il pacco, incrociare le dita e sperare che quanto appena acquistato funzioni senza problemi. Anche se molti commessi si rivelano molto più competenti e zelanti di quello descritto in questa pagina, non è affatto semplice riuscire a capire come muoversi all’interno dei limiti e delle definizioni stabiliti dalla riforma della garanzia sui beni di consumo, fissata dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002. Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la “Direttiva europea 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo” e ha sostanzialmente modificato le sezioni del codice civile dedicate alla vendita di beni mobili (anche usati): in particolare agli articoli da 1519- bis a 1519-nonies è stato introdotto un nuovo paragrafo intitolato “Della vendita dei beni di consumo”.

In sintesi la principale novità è il concetto di garanzia legale, che si affianca agli altri diritti previsti per il consumatore dal regime di vendita di diritto comune e da quello di vendita di consumo.

Essi sono: risarcimento del danno, responsabilità del produttore, vizi giuridici, garanzia per vizi, e altri ancora.

La garanzia legale vale però non solo per i contratti di compravendita, ma anche per i contratti di permuta, somministrazione, d’appalto, d’opera e di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

 

Rimangono esclusi dalla garanzia legale i contratti di vendita di beni immobili, i contratti di fornitura di utilities (luce, gas, acqua) e, soprattutto, il software soggetto a licenza o a contratto di sviluppo. La riforma affianca poi alla garanzia legale la garanzia fornita dal produttore o dal venditore (nota come garanzia convenzionale o commerciale). La prima difficoltà è capire la differenza tra le due e il relativo ambito di applicazione.

Tutela giuridica del software

 

L’unico punto in comune è che, indipendentemente dal tipo di garanzia in oggetto, l’interlocutore per il consumatore resta sempre lo stesso: il venditore. A distanza di tre anni dall’entrata in vigore della riforma la confusione regna sovrana: l’attuazione concreta delle nuove norme è più complicata del previsto e per i consumatori è ancora troppo difficile orientarsi. “Personaggi autorevoli che trattano il tema come salvaguardare il diritto del consumantore è l’avvocato Gianluca Di Ascenzo vice presidente del Codacons – Autore dell’Ebook “Sintesi del codice del consumo”, edizione del dicembre 2009. Spiega il perché spesso i venditori cercano di aggirare la disciplina con comportamenti che impediscono l’esercizio dei diritti previsti, come l’impossibilità di sostituire i beni, le richieste di pagamento per le spese di riparazione, la mancanza di garanzia su alcune parti del bene, la lunga permanenza dello stesso presso i centri di assistenza.”

Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza.

La garanzia legale

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 (ovviamente se non ne esiste qualche altra legge aggiornata) stabilisce limiti e ambiti di applicazione della garanzia legale. Questa si applica, di diritto, su tutti i beni mobili acquistati dal consumatore dal 23 marzo 2002, ha la durata di due anni dalla consegna del bene e sancisce il diritto del consumatore al ripristino della conformità del prodotto acquistato. La garanzia legale tutela il consumatore, cioè la persona fisica che all’acquisto agisce per scopi indipendenti dall’attività imprenditoriale e commerciale svolta.

L’aspetto più complesso nel descrivere la garanzia legale, è circoscrivere il suo ambito di applicazione. Innanzitutto questa si riferisce a una tipologia di difetti esistenti al momento della consegna del bene e che si manifestino nell’arco di 24 mesi. Questa particolare categoria di difetti si limita ai vizi di conformità (da non interpretare come guasto o malfunzionamento). Il consumatore ha dunque diritto al ripristino della conformità del bene attraverso la riparazione (da intendersi come l’operazione necessaria per rendere il bene conforme al contratto di vendita) o, in alternativa, alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo; l’obbligo del venditore è quello di fornire un prodotto conforme al contratto di vendita e dotato di tutte le caratteristiche proposte dal produttore e accettate dal venditore. Con riferimento poi ai prodotti informatici e elettrodomestici il bene deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’installazione che devono essere chiare e semplici da eseguire.

Il venditore è dunque responsabile per quello che è chiamato difetto di conformità esistente al momento della consegna con l’esclusione dei difetti sopravvenuti che sono il campo di applicazione della garanzia convenzionale, come vedremo. Esistono delle eccezioni per le quali la responsabilità del venditore è esclusa: è il caso in cui il consumatore conosca già il problema o avrebbe potuto conoscerlo usando “l’ordinaria diligenza”. In ogni i caso i requisiti della conformità del bene riguardano l’idoneità all’“uso normale”, l’uso cioè al quale sono destinati abitualmente i beni dello stesso tipo, e all’“uso particolare”. Quest’ultimo termine definisce l’utilizzo, che il consumatore intende fare del prodotto acquistato, comunicato dal consumatore stesso al venditore al momento della stipula del contratto. Per avvalersi della garanzia legale, il difetto deve manifestarsi entro due anni dalla consegna e la denuncia deve essere effettuata dal consumatore al venditore entro due mesi dalla data di scoperta dello stesso.

Internet siti di acquisti on-line

 

In sostanza la possibilità di esercitare questo diritto si estingue dopo 26 mesi. I problemi sorgono quando si va a verificare a chi spetti l’onere di provare il difetto di conformità. Se il problema si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna del bene, la legge presume che il difetto esistesse già al momento della consegna e l’onere della prova è a carico del venditore: è dunque il negoziante che dovrà provare la non sussistenza del problema riscontrato, o che la manifestazione del problema sia successivo ai sei mesi, o ancora che la presunta esistenza del difetto risulti incompatibile con la natura del bene. Dopo i sei mesi dalla consegna, l’onere della prova passa a carico del consumatore. Non c’è niente di meglio di un esempio per spiegare l’ambito di applicazione della garanzia legale.

Decidete, per esempio, di comprare un lettore audio digitale che supporti la lettura della licenza DRM, abbinata ai brani digitali acquistati dai siti di musica on-line, in modo da ascoltare i file scaricati da Alice. Se entro due mesi vi accorgete che il lettore MP3 acquistato non supporta questa funzionalità, ritornate al negozio dove avete effettuato l’acquisto e chiedete la sostituzione del lettore con un altro che supporti questa funzionalità, per voi essenziale. Non importa se il lettore ha un look splendido, una memoria tale da poter archiviare 5 Gb di file e sia dotato di una radio incorporata. Se la condizione essenziale per l’acquisto del prodotto era che il dispositivo supportasse la lettura delle licenze DRM, e il commesso, che ve lo aveva venduto, ve lo aveva confermato, siamo in presenza di un vizio di conformità. Spetterà al venditore provare la non sussistenza dello stesso. Attenzione però che se riscontrate il difetto dopo sei mesi, l’onere della prova si ribalta e dovrete essere voi a provare che si tratti di un difetto di conformità e che il lettore acquistato non è conforme al contratto di vendita.

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